Il decreto sul transfer pricing stabilisce che l’Agenzia delle Entrate è chiamata a rispettare il metodo scelto dall’impresa, se è più appropriato alle circostanze del caso. A parità di affidabilità, esiste una gerarchia: CUP, Resale Price e Cost Plus, quindi TNMM e Profit Split. La sentenza n. 3174/2026 di Milano ha respinto il TNMM proposto dal fisco, non essendo dimostrata l’inadeguatezza del Cost Plus adottato dall’impresa. La sentenza n. 3009/2026 ha invece ritenuto più adeguato il TNMM rispetto al CUP scelto dal contribuente, considerando il contesto distributivo e i margini ridotti. La scelta del metodo dipende quindi dalla sua appropriatezza e dalla comparabilità effettiva delle operazioni analizzate.
Transfer price, il metodo deve essere congruo
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