Con la sentenza dello scorso 23 giugno la Corte d’appello di Bari ha chiarito che il cross class down consente di superare il dissenso del fisco solo rispettando anche i requisiti dell’articolo 112 del Codice della crisi. Per l’omologazione serve il consenso della maggioranza delle classi, con almeno una classe privilegiata, oppure quello di una classe parzialmente soddisfatta secondo l’ordine delle prelazioni. Nel caso esaminato, le classi favorevoli non soddisfacevano tali requisiti e il piano risultava inoltre poco credibile, avendo registrato perdite anziché gli utili previsti. La Corte ha quindi accolto il reclamo e revocato l’omologazione del concordato. Il dissenso del fisco non può sostituire il rispetto delle condizioni necessarie per l’omologazione. 


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