Nella sentenza n. 37233 del 23 ottobre 2026 la Corte di cassazione, sezione penale, afferma che il datore di lavoro è condannato per sfruttamento anche se la grave situazione di difficoltà del prestatore di cui l’imprenditore approfitta è soltanto temporanea. Affinché si configuri il reato di cui all’articolo 603-bis C.p., infatti, lo stato di bisogno richiesto dalla norma non coincide con una condizione di assoluta impossibilità di scelta: risulta sufficiente una situazione che limita la libertà di autodeterminazione della vittima e la induce ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose; condizione che, tuttavia, deve essere verificata dal giudice caso per caso. Scatta lo stop alla confisca per equivalente, invece, se manca l’accertamento a livello individuale.
Sfruttamento anche se il bisogno è temporaneo
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