Spetta all’avvocato distrattario e non alla parte assistita dal professionista pagare le somme ottenute a quel titolo quanto viene riformata la sentenza che ha condannato il soccombente a pagare le spese di giudizio in favore del difensore distrattario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27784. Con la distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c., disposta dal giudice in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, perché ha anticipato gli esborsi e non è stato pagato, il difensore subentra alla parte diventando legittimato a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese: per questo la condanna alla restituzione può essere pronunciata nei suoi confronti anche se non è stato evocato personalmente nel giudizio d’appello.
Sentenza riformata, paga l’avvocato distrattario
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