Con l’astensione delle opposizioni passa al Senato la legge Costa che introduce un nuovo articolo nel Codice della privacy. Il provvedimento prevede che su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure un provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, ‘con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale’. In caso di inerzia la persona interessata può rivolgersi al Garante che deciderà nei 5 giorni successivi e potrà ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato. 


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