Con la sentenza n. 36525 dello scorso 16 ottobre le Sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito un doppio giro di vite contro i furbetti del Superbonus. Da una parte scatta la truffa aggravata, e non più la fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, a carico di chi costituisce un credito d’imposta fittizio per il 110% con la presentazione di fatture per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, invece dell’utilizzo diretto della detrazione, in modo da ottenere il contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori o con la cessione del credito d’imposta per un importo pari alla detrazione; dall’altra parte, affinché la truffa aggravata si consumi, è sufficiente che si perfezioni la prima cessione del credito, mentre non risulta necessario l’utilizzo in compensazione: conta, dunque, il momento in cui l’operazione è comunicata al fisco e in cui c’è l’accettazione del credito del fornitore o del concessionario attraverso la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.