La Corte di giustizia tributaria di I grado di Foggia, nella sentenza n. 1565 dello scorso 2 settembre, ha stabilito che il valore di mercato delle aree ai fini Imu deve essere assunto al netto dell’Iva gravante sulle transazioni, poiché diversamente opinando si discriminerebbe a seconda che le parti contrattuali siano imprese o privati. La disciplina di riferimento prevede che l’imponibile Imu delle aree edificabili corrisponde al valore venale di comune commercio, esistente al 1°gennaio di ciascun anno. Inoltre è previsto che, in caso di variazione del valore in corso d’anno derivante dall’adozione di strumenti urbanistici, si assume il valore di mercato riscontrato alla data di efficacia dello strumento suddetto.