Nella sentenza n. 258 dello scorso 16 giugno il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che la delega degli adempimenti previdenziali e fiscali al proprio commercialista non scagiona l’avvocato nel caso in cui si verifichi un’omessa o tardiva trasmissione del modello 5 alla Cassa Forense. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha pertanto confermato la sanzione disciplinare della censura. La vicenda trae origine dalla segnalazione che la cassa di previdenza e di assistenza aveva fatto di un suo iscritto, il quale aveva omesso di comunicare il reddito netto professionale ai fini Irpef e il volume d’affari ai fini Iva relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014.