Terminata senza intesa la composizione negoziale l’imprenditore ha 60 giorni di tempo per ricorrere al Tribunale e individuare una soluzione alla crisi. Il Dlgs 136/2024 consente di presentare una domanda prenotativa, riservandosi il deposito successivo di proposte e piano. Con la sentenza del 15 settembre scorso la Corte d’appello di Salerno ha però escluso la possibilità di presentare una domanda completamente ‘in bianco’ per il concordato semplificato. Secondo i giudici, l’imprenditore deve indicare fin dall’inizio lo strumento di regolazione della crisi prescelto, pur potendone rinviare la definizione dei contenuti. La decisione lascia dubbi interpretativi sulla possibilità di cambiare successivamente lo strumento, anche alla luce delle alternative previste dall’art. 44 del Codice della crisi.