La Pec non equivale alla raccomandata cartacea se le parti contraenti hanno convenuto, nel contratto, che le dichiarazioni inerenti al contratto stesso debbono essere effettuate con lettera raccomandata. Questo è il principio stabilito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre scorso, con la quale è stato deciso che l’invio di una Pec non basta per risolvere un contratto quando le parti abbiano stabilito che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa debba essere comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Sul punto la decisione è priva di precedenti in quanto la Cassazione in passato ha sostenuto l’equipollenza tra Pec e raccomandata, ma si trattava di casi nei quali non vi era un accordo sulla forma convenzionale e sulle modalità di comunicazione.