L’avvocato è chiamato a vigilare sull’operato del commercialista e se non lo fa non ha diritto al risarcimento per il piccolo danno subìto. Il contribuente, infatti, non assolve agli obblighi tributari solo affidando al commercialista il mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione dei redditi. Inutile dedurre la responsabilità professionale del consulente per la mancata definizione agevolata di due cartelle che, a conti fatti, non erano rottamabili: conta la data di affidamento, ovvero quando l’ente creditore come il Fisco consegna il carico all’agente della riscossione affinché lo recuperi, mentre non rileva l’anno d’imposta. Così si è espressa la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 28018 dello scorso 28 ottobre.