Con la sentenza n. 28134 dello scorso 30 ottobre la Corte di cassazione ha stabilito che è preclusa all’assemblea la possibilità d’imporre ai condòmini ‘virtuosi’, con deliberazione maggioritaria, l’anticipazione di somme per sopperire ai mancati pagamenti dei condòmini morosi. Il caso nasceva da una serie di delibere adottate da un condominio con cui erano stati approvati vari stanziamenti per colmare le quote di alcuni condòmini dichiarati falliti. L’impugnazione di un condòmino (propugnante l’illegittimità della decisione) veniva accolta sia in Tribunale che in appello. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso sostenendo la necessità di riconsiderare quanto stabilito dalla Cassazione nel 2021 e nel 2014 che avevano riconosciuto la legittimità della delibera ancorandola, però, a precisi requisiti. La sentenza in esame, invece, ha stabilito che l’assemblea potrebbe istituire un fondo solo a mezzo di un contratto.