La presunta sproporzione tra la pena inflitta e la gravità del reato non basta, da sola, a giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto. Rifiuto che può tuttavia essere fondato, ma solo eccezionalmente, quando la legislazione del Paese membro emittente consente, o addirittura impone, pene detentive talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti o quando questa legislazione non tiene conto della gravità del reato e non consente di considerare le circostanze individuali. È l’approdo cui giunge la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-583/24 con la quale i giudici europei ricordano che il principio di fiducia reciproca tra Stati membri ha come conseguenza che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce la regola e che il suo rifiuto è possibile solo in casi eccezionali, fatto salvo l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Il carattere eventualmente sproporzionato della pena non è considerato tra i motivi di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo.