La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28368/2026, ha stabilito che in presenza di fatture per operazioni inesistenti, il rimborso dell’Iva è ammissibile se il contribuente provi in concreto che sia completamente escluso il rischio di perdita di gettito per l’Erario. In ogni caso, l’Iva versata nell’ambito di una definizione agevolata non preclude, di per sé, alla successiva richiesta di detrazione o rimborso, nel caso in cui l’effetto premiale della definizione riguardi sanzioni e accessori, ma non l’imposta, che resta integralmente dovuta e versata. La controversia nasceva da un silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso Iva proposta da una società, la quale sosteneva di avere sopportato due volte il carico dell’imposta: la prima in occasione del pagamento di fatture emesse da altra società e, la seconda, in conseguenza di un Pvc fondato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, poi definito in via agevolata.