Con la sentenza n. 28375 del 3 novembre scorso le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che spettano al giudice ordinario in funzione di magistrato del lavoro le controversie in cui le toghe onorarie rivendicano diritti di derivazione europea come il principio di non discriminazione, le ferie retribuite e il risarcimento per l’abuso di contratti a termine. Alla giurisdizione amministrativa, invece, sono riservate le controversie sul rapporto di impiego dei magistrati togati: il riferimento al trattamento di questi ultimi non attira la causa nell’orbita di Tar e Consiglio di Stato. E se una parte del tutto vittoriosa merita, com’è stato il ministero della Giustizia nei gradi precedenti, solleva di nuovo nel ricorso incidentale una questione giurisdizionale, la Cassazione deve esaminarla per prima e poi affrontare il merito, salvo manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso principale.