Con la sentenza n. 38498 del 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile anche se l’infortunio del dipendente avviene durante mansioni diverse da quelle contrattuali. Il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) deve infatti considerare tutte le attività svolte, comprese quelle occasionali o tollerate dall’azienda. Nel caso esaminato, un autista aveva subito l’amputazione parziale di un piede mentre aiutava un collega a movimentare un macchinario. Poiché il datore conosceva questa prassi, avrebbe dovuto valutarne i rischi e predisporre adeguata formazione, informazione e vigilanza. La condotta del lavoratore non può quindi essere considerata automaticamente abnorme. Gli obblighi di sicurezza dipendono dalle attività concretamente svolte, non soltanto dalle mansioni indicate nel contratto.