Il Codice delle assicurazioni private prevede che entro il 16 novembre di ogni anno gli assicuratori versino, a titolo di acconto, una somma pari all’85% del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dovuto per l’anno precedente.

Per consentire il versamento delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo ‘3381’, ‘3382’, ‘3383’, ‘3384’ e ‘3385’ da utilizzare in sede di compilazione del modello ‘F24-Accise’ nella ‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione’.