L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, ha istituito una serie di codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 ordinario, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso.
I codici tributo ‘8962’ e ‘8964’ devono essere indicati nella sezione ‘Regioni’ unitamente al codice regione mentre il codice tributo ‘8961’ deve essere esposto nella ‘Sezione Imu e altri Tributi locali’ e nello spazio ‘codice ente/codice comune’ deve essere riportato il codice catastale del Comune.
Per il codice tributo ‘8974’ nella sezione ‘Contribuenti’ sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede.
Per il versamento della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 Enti pubblici – F24 EP potranno indicare i codici tributo già istituiti e utilizzati per F24 EP per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.
Per consentire il versamento, tramite modello F24-Accise, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell’imposta sulle assicurazioni, viene istituito il codice tributo ‘8984’ denominato ‘Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle assicurazioni – articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472’.
Per consentire il versamento, tramite modello F24-Accise, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell’imposta sugli intrattenimenti, viene istituito il codice tributo ‘8985’ denominato ‘Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti – articolo 13, comma 2-bis del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472’.
Infine, per consentire il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi – ELIDE, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi viene istituito il codice tributo ‘8986’ denominato ‘Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli aerotaxi – articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472’.