Novità Fiscali

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Tregua fiscale – Legge di Bilancio 2023

Premessa

La legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di misure per supportare imprese e contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta alla pandemia e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, illustra le misure della c.d. ‘Tregua fiscale’, ossia i provvedimenti riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. 

La circolare fornisce indicazioni anche in relazione allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali

La manovra 2023 ha previsto la regolarizzazione delle violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap. Si possono regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.

Possono avvalersi della regolarizzazione tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Abilitati anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sono regolarizzabili le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, purché non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta. 

Si tratta delle violazioni per le quali sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie entro precisi limiti o in misura fissa. Questo aspetto le distingue rispetto alle violazioni sostanziali, ossia alle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

A titolo di esempio, rientrano tra le violazioni definibili: 

 

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • la tardiva trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute da operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquote e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode;
  • la mancata iscrizione al Vies.

 

Oltre alle violazioni sostanziali, non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio. Inoltre, non è possibile avvalersi della regolarizzazione: 

 

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure;
  • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

 

Sono dunque escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra quella destinata all’Enea. La certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per beneficiare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata. 

Restano escluse dalla sanatoria anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe. Escluse, parimenti, anche le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari finanziari e bancari.

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento del quantum dovuto, con la ‘rimozione delle irregolarità od omissioni’. Ne deriva che le irregolarità compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – entro il termine di versamento della seconda rata, ossia entro il 31 marzo 2024. 

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un Pvc, la legge di Bilancio stabilisce che sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione della sanzione.

Detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 ottobre 2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa. 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

In merito ai reati tributari la manovra 2023 introduce una forma di ravvedimento operoso speciale che, derogando in parte alla disciplina ordinaria, prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni tardive. 

Sono regolarizzabili le violazioni sostanziali dichiarative e le violazioni sostanziali ‘prodromiche’ alla presentazione della dichiarazione.

Al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario. Non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 e 54 bis del Dpr n. 633/1972 e le violazioni formali. 

La regolarizzazione del ravvedimento speciale comporta il pagamento di 1/18 del minimo edittale della sanzione irrogabile previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione delle irregolarità, entro lo stesso termine.

Viene ammesso il pagamento rateale in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. 

Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della sanzione e degli interessi. 

Per beneficiare del ravvedimento speciale è necessario che le violazioni ‘ravvedibili’ non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata. Trattandosi, pur sempre, di una forma ‘speciale’ di ravvedimento operoso, opera la disciplina ordinaria e ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento di cui agli articoli 43 del Dpr n. 600/1973 e 57 del Dpr n. 633/1972, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

I commi da 179 a 185 della legge di Bilancio 2023 disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell’ambito della voluntary disclosure.

Il comma 179 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, prevedendo che possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a:

 

  • processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1°gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023.

 

Per accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1°gennaio 2023. L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. 

Con la definizione agevolata si applicano le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo di legge. 

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione si applica:

 

  • qualora, al 1°gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
  • qualora siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023. 

 

In tali casi è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni. È possibile definire pagando le sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate. Ad esempio, per gli avvisi di accertamento esecutivi, l’importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad ⅙ di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l’atto entro i termini per presentare ricorso. 

La definizione tramite acquiescenza è possibile anche per gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1°gennaio 2023 o notificati dalle Entrate successivamente ma fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate, oltre al versamento degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. 

Le somme dovute ai fini della definizione agevolata possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione. 

La definizione agevolata si perfeziona:

 

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall’eventuale piano di rateazione;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall’eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del Dpr n. 602/1973.

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

La definizione agevolata delle controversie tributarie vede l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane e dei monopoli come parte nel procedimento. Sono definibili le liti pendenti presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, e presso la Corte di cassazione, purché concernenti quesiti devoluti alla giurisdizione tributaria. Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. 

Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Ancora. Non sono definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero e le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali della Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le controversie concernenti le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.

Abbiamo detto che sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non sono definibili, allora, le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio. 

Per accedere alla definizione è necessario che la controversia sia pendente. La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data del 1°gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 

Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

 

  • le controversie per le quali alla data del 1°gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all’ufficio, non essendo necessario che, entro il 1°gennaio  2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
  • le controversie interessate da una pronuncia in primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1°gennaio 2023;
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1°gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Avvio del procedimento di definizione agevolata: domanda del soggetto 

Chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione può presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda per la definizione agevolata. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto.

Modalità di definizione agevolata

La definizione avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia. Ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto delle materie del contendere, come avviene in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionante, che non abbiano definito per intero la lite, ovvero in caso di parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell’ufficio, formalizzato tramite l’emissione di apposito provvedimento.

Al valore della controversia si applicano le percentuali di riduzione in relazione allo stato e al grado in cui pende la lite stessa. 

Si paga il 100% del valore della controversia quando l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1°gennaio 2023 e quando il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Il pagamento scende al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, al 1°gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare. 

La percentuale del 90% si applica anche quando, al 1°gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. 

Nel caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’unica o nell’ultima pronuncia non cautelare, il contribuente può definire in via agevolata la lite pagando:

 

  • il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 

 

In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, il contribuente può definire, in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale.

La definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia si perfeziona con il pagamento dell’intero importo del tributo mentre quella della parte di atto annullato con il pagamento del 40% del valore della controversia sul quale le Entrate sono risultate soccombenti nella pronuncia di primo grado e del 15% se le Entrate sono risultate soccombenti in secondo grado.

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali le Entrate risultino soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare il 5% del valore della controversia. 

Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

In merito alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ai fini della definizione agevolata, il pagamento deve essere pari al:

 

  • 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1°gennaio 2023;
  • 40%, negli altri casi.

 

In caso di soccombenza parziale, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al 15% sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia è risultata soccombente e del 40% sulla restante parte.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento. In tali casi la lite si definisce senza versare alcun importo, con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Qualora gli importi dovuti superino i mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione. 

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine del 30 giugno 2023. Se non ci sono importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda. 

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 15-ter del Dpr n. 602/1973.

Ai fini della definizione agevolata, dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati. La definizione agevolata non può mai dar luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti del perfezionamento della definizione agevolata

Con il perfezionamento della definizione agevolata questa prevale rispetto ad eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato alla data del 1°gennaio 2023. Tali sentenze cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

La definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato. Pertanto, nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene che la domanda di definizione presentata dopo l’eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull’efficacia della pronuncia oramai definitiva. 

Sospensione dei giudizi

Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio, condizionata alla richiesta della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente l’obbligo di depositare, entro la stessa data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1°gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per 9 mesi. 

Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali. 

Diniego della definizione agevolata

Alle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti per la validità della definizione. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione. 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie 

La conciliazione agevolata delle controversie tributarie costituisce una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime e con una rateazione in 5 anni.

Trova applicazione in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1°gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. 

La disposizione non riguarda invece le liti concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali il fisco non è ente creditore. 

Sono escluse le controversie concernenti le risorse proprie della Ue, l’Iva riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La lite può essere definita sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo in base al quale le parti depositano in giudizio una ‘istanza congiunta’ per la definizione totale o parziale della controversia. 

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

Con la conciliazione agevolata si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge, degli interessi e degli eventuali accessori. In caso di conciliazione, le sanzioni sono applicate nella misura del 40% del minimo di legge in primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo di legge in secondo grado di giudizio. 

Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applica la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio riguardante l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 Dlgs n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione 

La rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Concerne le controversie pendenti in Cassazione al 1°gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi.

Anche in questo caso la misura non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero.

Condizione preliminare per l’esercizio della rinuncia da parte del ricorrente è la definizione di un accordo tra le Entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente abbattimento delle sanzioni.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento integrale in un’unica soluzione delle somme dovute per imposte, sanzioni ridotte, interessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Con la definizione in via transattiva il beneficio si articola nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo di legge. 

È esclusa l’applicabilità della compensazione, nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

 

  1. delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione;
  2. degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della manovra 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. 

La regolarizzazione comporta il versamento dell’imposta dovuta e si perfeziona con il pagamento dell’intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

Per accedere alla definizione di cui trattasi la cartella di pagamento o l’atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. 

Ai fini della regolarizzazione è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. 

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione in parola comporta che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 

La manovra 2023 prevede un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, riproponendo una misura analoga a quelle adottate in precedenza che restano in vigore per i debiti ivi contemplate.

Diversamente dal passato, tuttavia, l’annullamento automatico opera diversamente, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.

Sono automaticamente annullabili i debiti fino a 1.000 euro, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella rottamazione-ter o nel saldo e stralcio. 

Tale annullamento ha ad oggetto l’importo residuo del debito calcolato al momento dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Per consentire il discarico senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e l’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione dovrà trasmettere allo stesso ente, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate. 

In merito alle somme eventualmente già versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, viene previsto che quelle corrisposte prima del 31 marzo 2023 restano definitivamente acquisite.

Per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella di pagamento relative alle quote, erariali e non, si prevede, ai fini del loro rimborso che l’agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 apposita richiesta al Mef.

In ogni caso, l’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:

 

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali del Consiglio europeo;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

 

Con riferimento, poi, ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, viene disposto che, in merito ai debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, lo stralcio opererà esclusivamente per le somme da corrispondere a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, per intero dovuti. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le multe si prevede che l’annullamento parziale troverà applicazione limitatamente agli interessi e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per intero.

L’applicazione dello stralcio è tuttavia rimessa alla volontà degli enti creditori che possono deliberare di non applicare ai loro crediti le misure della manovra e, quindi, di evitare l’annullamento automatico ivi previsto. 

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova procedura di rottamazione, prevedendo che possano essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

La disciplina dettata per la nuova definizione agevolata riproduce parzialmente quella prevista per le precedenti definizioni.

In merito al perimetro dei carichi definibili, occorre tener presente che l’applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti potrà operare soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso adottando apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.

Per fruire della definizione, il debitore deve:

 

  • presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero di rate (massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento degli importi dovuti;
  • pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere: le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora le c.d. sanzioni civili nonché gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio; limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. A differenza delle prime 3 rottamazioni quest’ultima si estende a tutte le sanzioni amministrative, anche quelle diverse dalle violazioni tributarie. Versando le somme dovute a titolo di sanzione, il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi. 

 

Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate, di pari importo, con interessi al 2% annuo a decorrere dal 1°agosto 2023. 

La prima e la seconda rata, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

Il pagamento degli importi dovuti può avvenire con domiciliazione sul conto corrente o mediante moduli di pagamento precompilati che l’agente della riscossione deve allegare alla comunicazione. Possibile anche il pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle previste determina l’inefficacia della definizione e fa sì che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Inoltre i versamenti effettuati sono considerati acconti di quanto dovuto e non determinano l’estinzione del debito, di cui, l’agente della riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo.

Il mancato o tardivo versamento del dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione. 

Per quanto concerne le somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali si deve tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite e non sono rimborsabili.

Anche nella nuova definizione si prevede, inoltre, che il debitore che abbia già versato le somme dovute per la definizione, deve comunque dichiarare la volontà di aderire alla nuova definizione per beneficiare degli effetti estintivi del debito. 

L’agente della riscossione è tenuto a comunicare all’interessato, entro il 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze. Inoltre deve trasmettere agli enti creditori, entro il 31 dicembre 2028, anche online, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione. 

Solo a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione:

 

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle pendenti non possono essere proseguite;
  • il debitore non è considerato inadempiente.

 

Con il pagamento, invece, della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. 

Relativamente agli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione si prevede che: a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della dichiarazione ; alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate.

Similmente a quanto previsto per le precedenti rottamazioni la manovra 2023 stabilisce che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Anche per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova misura agevolativa. Questo, anche se già inseriti in precedenti dichiarazioni (rottamazione, rottamazione bis, ter, saldo e stralcio).

Il legislatore non ha previsto, con riferimento ai carichi inseriti in precedenti definizioni, né una forma di ‘transito automatico’ nella nuova definizione, né uno slittamento dei termini di pagamento stabiliti ai fini delle precedenti definizioni. Nondimeno è stata riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già oggetto di una definizione inefficace, la possibilità di accedere alla nuova agevolazione.

Il debitore, pertanto, anche se incorso nell’inefficacia di precedenti definizioni, potrà avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023, beneficiando della sospensione e versando le somme dovute con le modalità e alle scadenze previste.

Con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi, ai fini della determinazione degli importi da pagare per la nuova definizione, si terrà conto esclusivamente dell’importo corrisposto a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. È comunque escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.