Novità Fiscali

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Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 1°giugno 2023, fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2022. 

Il documento di prassi amministrativa apre con una rassegna delle norme susseguitesi nell’ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA. Inoltre la circolare rappresenta un’occasione per fornire una panoramica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione varati nei mesi scorsi.

Si illustrano poi le novità correlate alla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA. Ogni anno, infatti, gli Indici sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono. 

In particolare, il processo evolutivo e di affinamento degli indicatori di affidabilità ha riguardato la revisione biennale di 87 indici nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della pandemia, delle tensioni geo-politiche, dell’andamento del prezzo dell’energia, delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse. 

La seconda parte del documento si limita ad una rassegna stampa delle principali attività che contribuenti e professionisti a loro servizio devono effettuare per l’applicazione degli stessi. 

Gli interventi normativi in materia di ISA

Come anticipato la circolare fa una panoramica degli interventi normativi sulla disciplina degli ISA. In gran parte si tratta di interventi di natura procedurale che non producono effetti  sugli adempimenti che i contribuenti devono effettuare per l’applicazione degli ISA.

Il decreto legge Semplificazioni (Dl n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022) ha previsto alcuni interventi che hanno interessato la disciplina di riferimento degli ISA. Tra questi rileva l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica. Tale abrogazione comporta effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali previsti per i contribuenti più affidabili. Prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative. 

L’articolo 11 del decreto Semplificazioni dispone che entro la fine di febbraio dell’anno in cui i modelli devono essere utilizzati siano approvati i modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap. Entro la fine di febbraio l’Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli ISA.

L’articolo 24 del decreto Semplificazioni estende all’anno 2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente alla pandemia, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il decreto stabilisce inoltre che:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. 

Con tali modifiche la norma ha inteso estendere anche ai periodi d’imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d’imposta 2020.

L’articolo 24 del decreto Semplificazioni completa le disposizioni di natura fiscale rilevanti ai fini ISA, disponendo che gli ISA sono approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. 

Viene così previsto un periodo di ‘osservazione’ più lungo al fine di meglio comprendere le esigenze di aggiornamento degli ISA e che lo strumento sia sempre più idoneo a reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi dello scenario economico. 

L’articolo 2 della legge n. 130 del 31 agosto 2022 prevede l’introduzione di un nuovo beneficio premiale a favore dei soggetti che si vantano del ‘bollino di affidabilità fiscale’. Sono coloro ai quali è stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 

Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022

Scopo degli ISA è stato quello di intercettare gli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia a cui si sono sommate per il 2022 le tensioni geopolitiche, l’aumento dei prezzi dell’energia, degli alimentari, delle materie prime e l’andamento dei tassi d’interesse. 

Il Dl Semplificazioni ha esteso anche all’anno 2022 le attività finalizzate a cogliere gli effetti degli eventi straordinari citati. Qui la circolare effettua una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA per l’anno 2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, alle mutate condizioni economiche e a tenere conto del perdurare del Covid e degli altri eventi avversi. 

L’attività si è focalizzata nell’individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA e nel ricercare nuove clausole di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite dagli effetti negativi e non adeguatamente gestite dagli interventi correttivi. 

La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 ha previsto specifici interventi correttivi sulla metodologia degli ISA alla luce della situazione economica che ha caratterizzato l’intero anno.

Gli interventi correttivi ripercorrono quelli già individuati lo scorso anno, ovvero:

  • la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite ‘stime panel’;
  • la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da ‘soglie economiche di riferimento’. 

Questi interventi comportano una modifica del risultato dell’applicazione degli ISA e saranno commisurati all’entità dei seguenti fattori: contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente; contrazione della marginalità settoriale. 

In estrema sintesi, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali, subìta da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019.

Con l’applicazione dei correttivi sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA. Tale giudizio terrà conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022. 

La circolare evidenzia che il complesso impianto metodologico degli ISA non ha previsto l’introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi. 

Le nuove cause di esclusione

Per gli ISA in applicazione per il 2022 è stata individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1°gennaio 2021.

Ricordiamo che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di questa nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. 

Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto Semplificazioni. 

La normativa sul Terzo Settore ha previsto che sono esclusi dagli ISA: gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario; le imprese sociali. 

L’esclusione dagli ISA da parte di questi soggetti è tuttavia subordinata al via libera della Commissione europea, ancora atteso. Questi contribuenti, dunque, ad oggi sono tenuti all’applicazione degli ISA. 

La modulistica

Resta confermata, anche per i modelli ISA 2023, la consolidata struttura adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa ) e H (dati contabili lavoro autonomo). 

La novità più rilevante riguarda il Quadro A – ‘Personale’, in cui sono state modificate alcune informazioni relative ai dipendenti assunti a tempo parziale, con contratti di lavoro intermittente e simili, che devono indicate nel nuovo rigo denominato ‘Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)’.

Si rimanda al documento di prassi per le nuove informazioni dei modelli in merito al quadro E – ‘Dati per la revisione’ contenente le informazioni necessarie per l’adeguamento di tali ISA alla nuova classificazione ATECO.

Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione per l’anno 2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (c.d. ‘variabili precalcolate’).  

Nessuna novità è stata introdotta nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati ‘precalcolati’ e nella loro struttura. Ciò consente ai contribuenti e ai professionisti di rapportarsi con dinamiche già note. Anche i contenuti delle variabili precalcolate sono quelli dello scorso anno.

Due provvedimenti delle Entrate hanno confermato, per la campagna dichiarativa 2023, le medesime modalità con cui  venivano resi disponibili ai contribuenti i dati precalcolati nelle annualità precedenti. Non sono infatti cambiate le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei dati precalcolati. Rispetto alle precedenti annualità si segnala l’aggiornamento degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti delegati che il delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso Entratel, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei dati precalcolati. 

“Il tuoISA 2023”

Tramite l’applicativo “IltuoISA 2023” si effettua il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2022 e dei dati precalcolati forniti dalle Entrate. Per l’anno 2022 il software replica la struttura già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA. Non ci sono novità strutturali e questo facilita il compito degli operatori. 

La sezione del software “IltuoISA 2023” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione del software, oltre a richiamare le condizioni di accesso ai benefici premiali, fornisce evidenza che tale esito è calcolato anche sulla base degli eventuali interventi correttivi operati per tenere conto degli effetti di natura economica, del perdurare della pandemia, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento dei prezzi dell’energia, degli alimentari, delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi d’interesse. 

Il software “IltuoISA 2023” ripropone la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello Redditi degli anni passati. Tale modalità di precompilazione consente ai contribuenti che utilizzano il software in parola di importare i dati contabili comuni ai modelli ISA e Redditi, che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli Redditi 2023 tramite il software dichiarativo “RedditiOnLine”. L’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante ‘Importa Dati Contabili Redditi’ presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione. 

Il regime premiale ISA

Con il Provvedimento del 27 aprile 2023 sono state definite le condizioni necessarie per accedere ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2022. Il citato Provvedimento conferma i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità. Dunque, per il periodo d’imposta 2022 risulta confermato il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente. In relazione a ciascun beneficio premiale un grafico allegato alla circolare riporta il livello di affidabilità necessario per accedervi. 

Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo d’imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale; il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso. <br /><a href=”https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329166/Circolare+ISA+del+1+giugno+2023.pdf/449b1fa2-fe06-f663-708b-2cf162d576b1″>(Vedi circolare n. 12 del 2023)</a>