Novità Fiscali

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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS

Per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 12 dicembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta in parola ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7038’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto legge 7 maggio 2024 n. 60’.

In sede di compilazione del mod. F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo ‘anno di riferimento’ è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato ‘AAAA’.

Ogni beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.