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Tassa rifiuti ridotta se il servizio pubblico non viene erogato

Con l’ordinanza n. 2374/2023 la Corte di cassazione ha affermato che la riduzione delle imposizioni sulla Tari è obbligatoria se il servizio pubblico è istituito ma non erogato. La riduzione agisce anche senza provare che il disservizio sia imputabile al Comune, sempre che lo scostamento dalle modalità previste per l’erogazione, sia grave e perdurante. L’ordinanza dei giudici di legittimità ha deciso i rapporti tra il Comune di Napoli e un ipermercato, dopo un lungo contenzioso tributario su un avviso di pagamento del 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di imballaggio prodotti dall’ipermercato. La Corte, cassando la sentenza 8127/48/2015 della Ctr della Campania, considera come speciali i rifiuti dell’ipermercato. Questione oggi superata perché il Codice ambientale classifica come urbani i rifiuti di imballaggio di supermercati e ipermercati. 


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