Rassegna Fiscale

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Non per tutte le cessioni scatta la responsabilità solidale

In caso di cessione a prezzo inferiore al valore normale, l’acquirente è responsabile solidalmente per l’Iva non versata dal venditore. Ovviamente non per tutte le cessioni scatta la responsabilità solidale. È prevista per le cessioni di autoveicoli, telefonia, computer, animali vivi, pneumatici, benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. L’articolo analizza in dettaglio come funziona questo meccanismo regolato dai primi tre commi dell’articolo 60-bis del Dpr n. 633/1972, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione. La previsione di corresponsabilità si fonda sull’art. 205 della direttiva Iva, il quale consente ai Paesi membri di stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’Iva. Mentre della sanzione per l’omesso versamento risponde soltanto il cedente così non è per il pagamento degli interessi che possono essere legittimamente pretesi anche dall’obbligato in solido.


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