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Non si applica l’imposta di registro sull’alloggio affittato al diplomatico

Non è dovuta l’imposta di registro se l’appartamento è affittato ad un diplomatico straniero e nel Paese di quest’ultimo sussiste reciprocità di trattamento. A stabilirlo la Cgt di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 2509/13/2023. I giudici d’appello hanno accolto il ricorso riconoscendo il diritto all’esenzione. I colleghi di primo grado erano incorsi in errore in quanto avevano ritenuto che l’esenzione dall’imposta di registro spettasse per uso ufficio diplomatico e non per destinazione abitativa. La Corte di secondo grado ha dunque precisato che l’esenzione dell’imposta di soggiorno si applica sia in caso di immobile adibito a ufficio di rappresentanza diplomatica e consolare estera sia per abitazione privata dei membri degli organismi internazionali di nazionalità non italiana che svolgono la loro attività in Italia. 


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