Benefici prima abitazione con la quota di casa dell’ex
Con la sentenza n. 3521 dello scorso 2 settembre la Cgt di primo grado di Milano ha sostenuto che la perdita dei benefici prima casa è infondata se l’immobile preposseduto è stato assegnato all’altro coniuge in sede di divorzio. Ciò in quanto la titolarità della quota dell’ex coniuge non assegnatario è equiparabile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. Il caso riguardava un contribuente che si è opposto ad un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate che revocava l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio/lungo termine finalizzate all’acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di legge.