Concordato semplificato, la priorità relativa guida il soddisfacimento
Codice della crisi. La Corte d’Appello di Roma, con un decreto dello scorso 13 agosto, ha bocciato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, emesso dal Tribunale di Velletri il 10 ottobre 2023. La reclamante lamentava l’ingiustizia della significativa falcidia del proprio credito, scarsamente conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La stessa sosteneva che i creditori prelazionari nella speciale procedura di concordato semplificato devono ottenere integrale soddisfazione del proprio credito in ragione del prevalente principio generale. Ad avviso del Collegio, invece, il ragionamento dell’Agenzia trascura la circostanza che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione coesiste con ulteriori e concorrenti presupposti. Per la Corte laziale la parte reclamante avrebbe dovuto condurre una valutazione comparativa dell’alternativa liquidatoria, tenuto conto di un attivo complessivamente inferiore al prezzo di acquisto offerto dal terzo e, soprattutto, del concorso di crediti assistiti da migliori cause di prelazione rispetto a quella vantata dal Fisco.