Rassegna Fiscale

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Esenzione Iva, basta la prova

Nella relazione dello schema di Dlgs correttivo di alcuni provvedimenti attuativi della riforma fiscale si legge che l’inosservanza del termine di 90 giorni per il trasferimento nel Paese Ue di destinazione dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del destinatario non pregiudica l’esenzione dall’Iva, purché vi sia la prova di detto trasferimento. In questo caso, il cedente può recuperare l’imposta che abbia eventualmente versato in sede di regolarizzazione, emettendo la nota di variazione in diminuzione o presentando richiesta di rimborso all’ufficio, nei termini rispettivamente previsti per l’esercizio di tali azioni. In merito al recupero dell’Iva regolarizzata, l’alternatività tra l’emissione della nota di variazione e la richiesta di rimborso è stata ridimensionata dall’Agenzia, secondo cui l’azione di rimborso è esperibile solo nel caso in cui il cedente non abbia potuto emettere, senza colpa, la nota di variazione.


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