La nuova soglia dei 50 mila euro si inserisce in un sistema che già conosceva un altro divieto di compensazione, tuttora pienamente vigente che opera, però, su un piano diverso e più circoscritto: riguarda solo i ruoli erariali scaduti e scatta quando il loro importo supera i 1.500 euro. In questo caso, il contribuente può continuare a compensare, ma non fino a concorrenza del debito scaduto. In altre parole, la compensazione è ammessa solo dopo aver ‘coperto’ i ruoli erariali, oppure per importi eccedenti. Operativamente occorre distinguere due situazioni diverse: se i carichi complessivi superano i 50 mila euro, la compensazione è inibita in toto, ma se esistono ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro, la compensazione è vietata solo fino a concorrenza del debito erariale. Anche il regime sanzionatorio segue questa duplice impostazione. 


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