L’indennizzo Inail riduce il risarcimento solo se gli importi sanano pregiudizi identici
Con l’ordinanza n. 30293 dello scorso 31 ottobre la Corte di cassazione ha stabilito che nell’ambito dei sinistri stradali per i quali l’Inail abbia già versato l’indennizzo al danneggiato, le somme pagate riducono il risarcimento dovuto dal responsabile solo quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio per cui il danneggiato chiede il risarcimento. Infatti, considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo Inail rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente per calcolare il credito risarcitorio residuo consiste nel sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. Deve trattarsi, quindi, di poste identiche e non solo di poste omogenee. L’ordinanza ha precisato i confini della ‘compensatio lucri cun damno’ che è oggetto di una limitazione applicativa a causa di spinte della legislazione europea che lo riconosce solo a talune condizioni.