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Non è obbligatoria la mediazione nelle cause per danni da infiltrazione

Le cause aventi ad oggetto il risarcimento danni per infiltrazioni idriche subite da un condòmino non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria la mediazione, quale condizione di procedibilità. A sostenerlo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 569 del 2024. A promuovere la lite era stata la proprietaria di un appartamento facente parte di un condominio, la quale agiva contro quest’ultimo e contro la società costruttrice e venditrice dell’immobile che aveva predisposto l’impianto di climatizzazione, chiedendo al Tribunale di condannare entrambi al risarcimento dei danni subìti per i vizi dell’appartamento. Le cause per i danni da immissioni o da infiltrazioni, devono essere inquadrate nell’ambito dell’art. 2051 c.c., quindi non sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione. 


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