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Sì alla revoca dell’omologa se la continuità risulta solo funzionale alla liquidazione

Il decreto della Corte d’Appello di Perugia (7 agosto 2024) ha revocato l’omologa di un concordato preventivo, evidenziando l’errata valutazione della continuità aziendale. La debitrice aveva proposto un piano che prevedeva l’apertura di un punto vendita di ricambi per autoveicoli e la prosecuzione di contratti d’affitto di ramo d’azienda, qualificando la proposta come in continuità. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la continuità era simulata, in quanto l’attività non sarebbe stata proseguita ma solo riattivata con scopo liquidatorio, senza dipendenti né nuovi acquisti. I flussi previsti dal piano erano marginali e insufficienti per soddisfare i creditori. Inoltre, il trasferimento dell’attività aziendale, se non programmato nell’imminenza del concordato, non può beneficiare dei vantaggi della continuità. L’affitto stipulato tardivamente rispetto al concordato non risultava funzionale al risanamento.La Corte ha sottolineato l’importanza di un chiaro collegamento tra l’affitto e il superamento della crisi aziendale per qualificare una proposta come in continuità, specificando che il contratto di affitto deve contenere, al momento della stipula, un’indicazione esplicita delle ragioni per cui il trasferimento dell’attività sia idoneo a risanare l’azienda.


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