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Scioglimento comunione con divisione non egalitaria

Con l’ordinanza n. 2546 del 3 febbraio 2025 la Corte di cassazione ha deciso che qualora la comunione legale dei coniugi sia sciolta a seguito della loro separazione consensuale, essi possono liberamente disporre dei beni che facevano parte della comunione legale e, quindi, anche ripartirseli in quote non uguali, senza doverseli necessariamente intestare metà per ciascuno. I giudici di merito si sono occupati di un accordo di separazione coniugale, omologato dal tribunale, nel quale gli ex coniugi si erano accordati nel senso che la proprietà di un appartamento, già sottoposto al regime di comunione legale tra essi intercorrente, fosse ripartita, in esito alla separazione coniugale, in quote diseguali. Insorto un contenzioso per la divisione dell’appartamento, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’accordo di separazione coniugale nella parte in cui aveva attribuito l’appartamento in quote diseguali. Per la Cassazione sono valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscono a uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o mobili.


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