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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Dicembre 2019

02 DIC

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Tassa Etica 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES

CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2005 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione

Tassa Etica 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4004 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2014 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione – Ris.n. 148/E del 09/06/2009

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

CHI: Intermediari finanziari – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia

COSA: Versamento 2° o unica rata dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2042 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – ACCONDO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 6° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 5° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Versamento rata dell'Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta su vaglia cambiari e fedi di credito

CHI: Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia

COSA: Versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al 3° trimestre del 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata

Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef

CHI: Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

COSA: Presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Mediante consegna all’intermediario abilitato

Imposta sulle assicurazioni: versamento

CHI: Imprese di assicurazione

COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2019 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2019

MODALITÀ: Modello F24-Accise con modalità telematiche

CODICI TRIBUTO: 3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province” 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto” 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento” 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano” 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota

Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2019

CHI: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

IVIE 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

IVAFE 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

CEDOLARE SECCA 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva nella forma della c.d. “cedolare secca”, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della 5° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

MODALITÀ: Modello F24 EP con modalità telematiche

CODICI TRIBUTO: 622E – IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – Art. 49 del DL n. 331/1993

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993

Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società "non operative": Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2019

CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”)

COSA: Versamento della 2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell’aliquota Ires di cui all’art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2019 – Maggiorazione IRES – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

IRES 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

IRAP 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

IRAP 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

CHI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

COSA: Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2019

MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato 2019: versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

CHI: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986

COSA: Presentazione dell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All’istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti”

MODALITÀ: L’istanza di interpello è presentata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovverso presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l’istanza di interpello è inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella PEC dc.acc.upacc@agenziaentrate.it

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)

COSA: Versamento 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1855 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019

COSA: Versamento 6° rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,64%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5° rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 2019: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2019) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età

COSA: Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l’anno 2019

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Presentazione modello "REDDITI PF 2019" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

CHI: Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI PF 2019” e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2019"

CHI: Società di persone ed enti equiparati di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello “REDDITI SP 2019”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

CHI: Eredi delle persone decedute nel 2018 o entro il 31 LUGLIO 2019

COSA: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2019"

CHI: Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI SC 2019”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione IRAP 2019

CHI: Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione della dichiarazione IRAP 2019

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione modello CNM 2019

CHI: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione del modello CNM 2019 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello “REDDITI SC 2019”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2019"

CHI: Enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commericali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI ENC 2019”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Ottobre 2019), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente

CHI: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

COSA: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

CHI: Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop

COSA: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2019) – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2019

CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2019 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012

COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2019, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento

CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS

Ravvedimento annuale delle imposte non versate o versate in misura insufficiente nel 2018, maggiorate degli interessi e con applicazione della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997

CHI: Imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’estromissione dei detti beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, pagando l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall’art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015

COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) nel 2018, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. ravvedimento annuale)

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 ottobre 2019

CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 31 ottobre 2019 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento opersoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997

COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2019

CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2019 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012

COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2019, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento

CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS

Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap

CHI: Imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’estromissione dei detti beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, pagando l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall’art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015

COSA: Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, avvalendosi dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1127 – Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208