metaRassegna

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Luglio 2018

02 LUG

Ravvedimento annuale

CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi

COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo (ravvedimento)

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

CHI: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA

COSA: Versamento dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi

CHI: Eredi delle persone decedute nel 2017 o entro il 28 febbraio 2018

COSA: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Mediante presentazione presso gli uffici postali

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

IRPEF: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pronografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pronografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Ravvedimento annuale

CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi

COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo (ravvedimento)

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2013 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata 2015 – Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2017, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo

Versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

CHI: Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale

COSA: Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata

Versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera

CHI: Poste Italiane S.p.a., Banche ed istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera

COSA: Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata

Versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sui vaglia postali in forma libera

CHI: Poste Italiane S.p.a.

COSA: Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Imposta sulle assicurazioni: versamento

CHI: Imprese di assicurazione

COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2018 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2018

MODALITÀ: Modello F24-Accise con modalità telematiche

CODICI TRIBUTO: 3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province” 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto” 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento” 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano” 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota

Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio

CHI: Società ed enti che esercitano attività assicurativa

COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio

CHI: Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi

COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi

CHI: Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria

COSA: Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002

IVIE: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

IVIE: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

CHI: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA

COSA: Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2118 – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99 4726 – Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

IVAFE: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC 2018, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

COSA: Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo

CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

COSA: Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2017

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni

CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

COSA: Versamento ritenute alla fonte su provviggioni corrisposte nell’anno 2017

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto

CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

COSA: Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2017

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo dicembre 2017 - maggio 2018 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 maggio 2018

CHI: Condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 maggio 2018

COSA: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 maggio 2018

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ires dovuta dal percipiente

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

CHI: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA

COSA: Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6494 – Studi di settore – adeguamento Iva

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

IVA: versamento del saldo 2017

CHI: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2018 e hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2017 entro il 30 giugno

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 – 30/06/2018

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2017

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2018, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 – 30/06/2018

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

CHI: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA

COSA: Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2003 – Ires – Saldo

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC 2018, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

CHI: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA

COSA: Versamento dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

IRAP: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI’rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Irap

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2018, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

CHI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

COSA: Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2018

MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap

CHI: Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1121 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili

CHI: Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell’art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo)

COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell’art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1123 – Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione

CHI: Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007)

COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1125 – Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

CHI: Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione

CHI: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1120 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126

Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento

CHI: Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall’art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007)

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007

Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti

CHI: Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF

CHI: Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2018, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2018 e del saldo 2017 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

CHI: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2018, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento

CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addiizonali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento

CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili

CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2016: versamento della terza ed ultima rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

COSA: Versamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2016: versamento della terza ed ultima rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016.

COSA: Versamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento terza ed ultima rata

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

COSA: Pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all’art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 8121 – IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8122 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8123 – Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8124 – IRAP e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8125 – Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8126 – Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 8127 – Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016

CHI: Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un’imposta sostitutiva

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle participazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1843 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

CHI: Proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attivit¿i noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2017: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

COSA: Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2017: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

COSA: Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2018: versamento in un'unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2018

COSA: Versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018: versamento in un'unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

CHI: Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018

COSA: Versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale,della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef

CHI: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dallo stesso art. 24-bis

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’art. 433 c.c., il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

MODALITÀ: Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: NRPP – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2018" presso gli uffici postali in forma cartacea

CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi

COSA: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2018” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Presentazione del modello “REDDITI Persone Fisiche 2018” presso gli uffici postali

ASD che hanno presentato domanda per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018

COSA: Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

MODALITÀ: Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all’Ufficio del CONI territorialmente competente

Enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva

CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco del “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università” ai fini dell’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’Anno Finanziario 2018 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

COSA: Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

MODALITÀ: Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare al MIUR

Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconsocimento del rappresentante legale in corso di validità

CHI: Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’elenco degli “Enti del Volontariato” tenuto dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l’Anno Finanziario 2018, vale a dire: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano senzza scopo di lucro nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

MODALITÀ: Tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC), indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2018

CHI: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2018 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2018 (luglio-dicembre 2018)

COSA: Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

MODALITÀ: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento

CHI: Comuni

COSA: Segnalazioni, di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali avvalendosi di S.I.A.T.E.L.

MODALITÀ: Utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema S.I.A.T.E.L.-PuntoFisco

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2018

CHI: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2018 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2018 (luglio-dicembre 2018)

COSA: Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

MODALITÀ: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2018

CHI: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2018 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2018 (luglio-dicembre 2018)

COSA: Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

MODALITÀ: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.