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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Giugno 2019

20 GIU

Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA

CHI: Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI (vale a dire banche, società di gestione accentrata di cui all’art. 80 del TUF, Poste Italiane S.p.a., SIM, SGR, imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società fiduciarie, le forme pensionistiche complementari nonché gli enti di previdenza obbligatoria, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del TUB, le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999, i trust, le società di holding company, i centri di tesoreria che hanno le caratteristiche degli Investment Entity, gli emittenti di carte di credito, le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere), entità sponsor e fornitori terzi di servizi di cui si avvalgono le RIFI

COSA: In attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le RIFI devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati, relativi all’anno 2018, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

CHI: Imprese elettriche

COSA: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale

CHI: Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015 (quali, ad esempio: banche; società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all’art. 80 del TUF; Poste Italiane Spa; SIM; SGR; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo del risparmio; società fiduciarie; istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento di cui agli artt. 114-bis e 114-sexies del TUB; società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999; i trust che abbiano i requisiti previsti dal n. 11 della disposione normativa in esame; gli emittenti carte di credito; stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione)

COSA: Comunicazione annuale, riferita all’anno precedente, delle seguenti informazioni: a) codice fiscale dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) informazioni di cui all’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le derogre previste dallo stesso D.M.; c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b). N.B.: Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2015 non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l’anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di “Comunicazione di assenza dati da comunicare”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 (“Modalità di comunicazione”) e 6 (“Predisposizione del file da trasmettere”) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”