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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Ottobre 2019

30 OTT

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento in unica soluzione o come prima rata

CHI: Soggetti che si adeguano agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della in unica soluzione o come prima rata dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Titolari di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Versamento in unica soluzione o come prima rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata 2015 – Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo

Soggetti IRES: versamento in unica soluzione o come prima rata della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza per le quali SONO stati approvati i relativi indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Soggetti IRPEF: versamento della in unica soluzione o come prima rata della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza per le quali SONO stati approvati i relativi indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: versamento in unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019

CHI: Intermediari finanziari – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia,che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale IRES nella misura del 3,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2025 – Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 – Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Società fiduciarie: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Società fiduciarie – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Titolare di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA 2018

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA 2018

CHI: Persone fisiche – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativa all’anno 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA 2018

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativa all’anno 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento in unica soluzione o come prima rata

CHI: Soggetti che si adeguano agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della in unica soluzione o come prima rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6494 – Studi di settore – adeguamento Iva

Soggetti Ires: versamento in unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Ires

CHI: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo

Società "di comodo": versamento in unica soluzione o come prima rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”) che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento in unica soluzione o come prima rata

CHI: Soggetti che si adeguano agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della in unica soluzione o come prima rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2003 – Ires – Saldo

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata Irap a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Irap a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 – Irap – acconto – prima rata

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento in unica soluzione o come prima rata

CHI: Soggetti che si adeguano agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della in unica soluzione o come prima rata dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Regime forfetario agevolato: versamento in unica soluzione o come prima rata imposta sostitutiva

CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento in unica soluzione o come prima rata del primo acconto 2019 e del saldo 2018 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

CHI: Persone fisiche – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato, che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Imposta di bollo sugli assegni circolari: dichiarazione trimestrale

CHI: Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari

COSA: Presentazione della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari

MODALITÀ: Presentazione al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 settembre 2019

CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 settembre 2019 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997

COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef