Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
IRPEF: versamento primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Superbollo: versamento
CHI: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2019 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
COSA: Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
MODALITÀ: Mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
CODICI TRIBUTO: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Non titolari di partita IVA: versamento 4° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Non titolari di partita IVA: versamento 3° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità ,con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza interessi, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2013 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata 2015 – Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo
Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza interessi, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo
Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza interessi, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo
Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia
CHI: Intermediari finanziari che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza interessi, dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2025 – Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 – Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Imposta sulle assicurazioni: versamento
CHI: Imprese di assicurazione
COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto 2019 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2019
MODALITÀ: Modello F24-Accise con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO: 3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province” 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto” 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento” 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano” 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota
Bollo auto: versamento
CHI: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2019 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
COSA: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
MODALITÀ: Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
IVIE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Persone fisiche non titolari di partita IVA o che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità- residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
IVIE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Società fiduciarie – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO
IVAFE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Persone fisiche che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni .
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio
CHI: Società ed enti che esercitano attività assicurative per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265
Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio
CHI: Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265
Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi
CHI: Intermediari, che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria
COSA: Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI: Locatori, persone fisiche non titolari di partita IVA o che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2018
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provviggioni
CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento ritenute alla fonte su provviggioni corrisposte nell’anno 2018
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
CHI: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2018
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
MODALITÀ: Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO: 622E – IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – Art. 49 del DL n. 331/1993
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
IVA: versamento del saldo 2018
CHI: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2019 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità e hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2018 entro il 30 giugno
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2018
CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, commi 3 (lettera a) e 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze
CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008
Soggetti Ires: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Ires
CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo
Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”) che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza interessi, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, commi 3 (lettera a) e 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze
CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008
IRAP: versamento primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata
Soggetti Ires: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Irap
CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata
Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento
CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addiizonali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008
Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento
CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)
Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili
CHI: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)
Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
CHI: Contribuenti che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019)
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2019 e del saldo 2018 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
CHI: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, senza interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione
CHI: Società per azioni – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1120 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126
Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap
CHI: Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità e che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari
COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1121 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140
Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili
CHI: Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell’art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell’art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1123 – Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007
Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione
CHI: Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1125 – Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007
Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento
CHI: Società – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall’art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007)
COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007
Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti
CHI: Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti
Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018: versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni
CHI: Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un’imposta sostitutiva
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle participazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1843 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali
Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
CHI: Proprietari persone fisiche o società – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attivit¿i noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
CHI: Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF
CHI: Società di servizi – che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità – il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva
CHI: Soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell’art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.
Modello "Redditi PF 2019": presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello “Redditi PF 2019” entro il 1° luglio 2019
COSA: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “Redditi PF 2019”, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODALITÀ: Mediante presentazIone presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
CODICI TRIBUTO: 8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
CHI: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l’opzione per divenire un unico soggettivo passivo denomianto “Gruppo IVA”
COSA: Presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA” per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
MODALITÀ: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2019 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 1 luglio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 1 luglio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 1 luglio 2019, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Comunicazione al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3
CHI: Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato
COSA: Comunicazione al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3
MODALITÀ: Consegna diretta al sostituto d’imposta
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
CHI: Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
COSA: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2019 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 1 luglio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 1 luglio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 1 luglio 2019, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Modello "Redditi PF 2019": presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello “Redditi PF 2019” entro il 1° luglio 2019
COSA: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “Redditi PF 2019”, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODALITÀ: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
CODICI TRIBUTO: 8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - enti del volontariato: Remissione in bonis
CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2019, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 1 luglio 2019, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2019 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille
Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
CHI: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato
COSA: Presentazione istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
MODALITÀ: Presentazione con modalità telematica. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità
CHI: Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità
COSA: Presentazione istanza per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
MODALITÀ: Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
CHI: Soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati Membri della Comunità Europea
COSA: Istanza per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
MODALITÀ: Presentazione dell’istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
CHI: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l’opzione per divenire un unico soggettivo passivo denomianto “Gruppo IVA”
COSA: Presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA” per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
MODALITÀ: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it