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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Luglio 2018

31 LUG

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 2° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Imposta sulle assicurazioni: versamento

CHI: Imprese di assicurazione

COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2018 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2018

MODALITÀ: Modello F24-Accise con modalità telematiche

CODICI TRIBUTO: 3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province” 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto” 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento” 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano” 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota

Versamento rata semestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

CHI: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 2 rate semestrali

COSA: Versamento della seconda rata semestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: TVNA – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 TVRI – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

Versamento rata trimestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

CHI: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali

COSA: Versamento della terza rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: TVNA – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 TVRI – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l'istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): pagamento 2° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall’art. 6, commi 1-2-3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) per i quali l’istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017

COSA: Pagamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente delle riscossione – ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 – per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l’istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017): pagamento 1° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione cartelle di pagamento) per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)

COSA: Pagamento della 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente delle riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lettera b, del D.L. 148/2017): pagamento 1° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall’art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)

COSA: Pagamento della 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente delle riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall’art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 2, del D.L. 148/2017): pagamento in unica soluzione del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione cartelle di pagamento) per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 2, del D.L. 148/2017)

COSA: Pagamento in unica soluzione del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente delle riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 2, del D.L. 148/2017))

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

CHI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

COSA: Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2018

MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 2° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione sostitutiva

CHI: Contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007

COSA: Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore. N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio

MODALITÀ: Consegna diretta ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure spedizione a messo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino. N.B. Il modello di dichiarazione sostitutiva è reperibile all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

CHI: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali

COSA: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Ageniza delle Entrate

Regolarizzazione attività finanziarie all'estero per ex frontalieri/ex AIRE

CHI: Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza siano state fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef) e/o dell’IVAFE relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa

COSA: Presentazione del modello “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente (mediante i canali Fisconline o Entrateli) o tramite intermediario abilitato

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