Novità Fiscali

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Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd Ape)

L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontaria) può essere riconosciuto dall’Inps in favore dei soggetti residenti all’estero e quelli incapienti. L’Istituto di previdenza nazionale provvederà a recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018. Il documento di prassi amministrativa ha così risposto a un’istanza di interpello di un ente in cui si chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, potesse corrispondere il credito di imposta in favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e avesse l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. ‘no tax area’. L’Ape è un prestito corrisposto dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente con almeno 63 anni d’età e 20 di contributi che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.