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Chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Decreto legge ‘Cura Italia’

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge ‘Cura Italia’.
Il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo deve decidere, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, se pagare, usufruendo della riduzione delle sanzioni, oppure proporre ricorso in Commissione tributaria. Decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.
Il decreto legge ‘Cura Italia’ ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Ne deriva che la sospensione del termine per ricorrere determina anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti.
Dunque, per gli avvisi di accertamento esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione. Agli avvisi di accertamento esecutivi non si applica la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del decreto legge ‘Cura Italia’. La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi degli accertamenti esecutivi cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivi dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.
L’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento; inoltre, anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall’agente al debitore, non è previsto un termine di versamento. La sospensione dei termini di versamento recata dall’articolo 68 del decreto legge ‘Cura Italia’ in relazione agli accertamenti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.