Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina ai fini Iva delle operazioni di cui all’art. 74 Dpr n. 633/1972 e all’art.4 Dm n. 366/2000

Una società ha sottoscritto un contratto con una società di telecomunicazione per la fornitura di carte SIM ricaricabili da dare in uso ai propri dipendenti e chiede la conferma della possibilità di detrarre l’Iva relativa a questo servizio di telefonia mobile assoggettato al regime speciale monofase.

Il regime monofase comporta che l’Iva sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione. Tutte le cessioni successive sono pertanto escluse dal campo applicativo dell’Iva, in quanto l’imposta è stata già assolta dal primo cedente.

Con il regime monofase viene derogato l’ordinario sistema di funzionamento dell’Iva.

L’articolo 4 del decreto del Mef del 24 ottobre 2000 n. 366 tiene conto del criterio secondo cui le misure nazionali di deroga nell’applicazione dell’Iva consentite dalla Direttiva 2006/112/CE ‘allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali’, devono essere interpretate in modo restrittivo.

Nel dettare le modalità di fatturazione delle predette operazioni l’articolo 4 in commento stabilisce che l’imposta non deve essere comunque indicata nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti degli utilizzatori del servizio, precisando che, in tal caso, la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

La separata esposizione dell’imposta in fattura è prevista soltanto nell’ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente direttamente all’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento del meccanismo di deroga.

Le modalità di fatturazione presuppongono l’applicazione del meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, posto che il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere limitato se non in casi particolari.

Nel caso descritto la detrazione dell’imposta può essere esercitata secondo le regole previste dall’articolo 19 del Dpr n. 633/1972 nel presupposto che la società istante, come da essa dichiarato, acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.