Novità Fiscali

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Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini Iva, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, fa chiarezza su tempi e modalità legate ad alcuni obblighi fiscali relativi alla fatturazione elettronica. E’ bene ricordare che dal 1°luglio 2019 cambiano le regole di emissione delle fatture immediate. I chiarimenti non hanno riguardato soltanto le fatture immediate ma anche quelle differite, l’esterometro, il bollo e sua regolarizzazione, le autofatture e il reverse charge.
A partire dal prossimo 1°luglio l’emissione delle fatture immediate (cartacee ed elettroniche) potrà avvenire entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il dl Crescita, in fase di conversione in legge, aumenta da 10 a 12 i giorni di tempo per il varo di queste fatture. Per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione, ossia di trasmissione, verrà assegnata dal Sistema d’interscambio. Per le fatture analogiche, invece, sarà necessario indicare le due date di effettuazione ed emissione tutte le volte in cui le stesse non coincidano.
La fattura differita, invece, può essere emessa entro il 15 del mese successivo. In merito alla data da indicare in fattura, l’Agenzia ha chiarito che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente erano riferite ad esempio a tre consegne avvenute nel mese di settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicate in fattura sarà quella dell’ultima data di consegna.
In merito alla registrazione delle fatture emesse il documento di prassi amministrativa precisa che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura.
La circolare chiarisce poi che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture (esterometro) tutti i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica tramite Sistema d’interscambio, risultandone, quindi, esclusi coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario. L’adempimento, a differenza dello spesometro, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.