Novità Fiscali

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Commento alle novità fiscali – legge di Bilancio 2022 – Imposte dirette

L’Agenzia delle Entrate dedica la circolare n. 9/E del 1°aprile 2022 alle novità normative in materia di imposte dirette contenute nella legge di Bilancio 2022.

Proroga dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi agrari e dominicali

La proroga in discorso ha ad oggetto l’esenzione fino al 31 dicembre 2022, ai fini Irpef e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

La norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, estende all’anno d’imposta 2022 la previsione per la quale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. L’esenzione dalla tassazione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione.

Sono esclusi dal beneficio i soci delle snc e delle sas che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale. Possono invece fruire dell’agevolazione le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili

La legge di Bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute in merito agli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (articoli 14 e 16 Dl n. 63/2013).

Per gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus) l’art. 14 del Dl n. 63 citato ha previsto che è possibile avvalersi della detrazione nella misura del 65% per le spese di: riduzione del fabbisogno energetico da riscaldamento; sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti a condensazione; realizzazione di interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, la detrazione spetta nella misura del 70% e sale al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

È bene, tuttavia, precisare che, con riferimento agli interventi sopra citati, per le spese sostenute dal 1°gennaio 2018 la detrazione è ridotta al 50% per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione sale invece al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Sempre la legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 il vecchio termine del 31 dicembre 2021 per avvalersi della detrazione per interventi di efficienza energetica nella misura del 50%, relativi all’acquisto e alla posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30 mila euro.

In merito alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 il vecchio termine del 31 dicembre 2021, per avvalersi della detrazione nella misura del 50% per le spese documentate relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici come pure per i lavori antisismici e per la messa in sicurezza statica degli stabili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Per quanto concerne la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la legge di Bilancio 2022 sostituisce integralmente la misura disciplinata dall’articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013 prevedendo il riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto appunto di mobili ed elettrodomestici ‘bianchi’ finalizzati all’arredo degli immobili oggetto degli interventi edilizi. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro per l’anno 2022 e a 5 mila euro per gli anni 2023 e 2024.

Si ha diritto alla detrazione a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1 °gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa per l’acquisto di mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

In altre parole significa che: per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati dal 1°gennaio 2020 mentre, se sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta; per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati dal 1°gennaio 2021, mentre se sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Proroga del bonus verde

La legge di Bilancio 2022 proroga fino al 2024 il bonus verde introdotto dalla legge n. 205/2017. Si tratta della detrazione del 36% delle spese per la ‘sistemazione a verde’ di aree scoperte private, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione del 36% dall’imposta lorda delle spese sostenute ha un limite di spesa pari a 5 mila euro annui per unità immobiliare residenziale. Il bonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni esterne di edifici condominiali, entro lo stesso limite di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a patto che essa sia stata effettivamente versata al condominio.

Danno diritto alla detrazione anche le spese di progettazione connesse agli interventi indicati mentre non spetta per le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non correlata ad un intervento innovativo come pure per i lavori in economia.

La detrazione del 36% relativa al bonus verde è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Proroga del bonus facciate

La legge di Bilancio 2022 estende, fino al 31 dicembre 2022, la detrazione del bonus facciate riducendone la percentuale dal 90 al 60%. Possono beneficiare di questa detrazione anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.

Bonus affitto per i giovani

La legge di Bilancio 2022 riconosce, dall’anno d’imposta 2022, un bonus affitti a favore degli under 31 enni con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Il contratto di locazione deve riguardare un’unità immobiliare o parte di essa da destinare ad abitazione.

L’interessato ha diritto ad una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il tetto massimo di 2 mila euro di detrazione.

Rispetto alla vecchia disciplina la nuova aumenta da 30 a 31 anni non compiuti il requisito anagrafico per usufruire della detrazione. Come anticipato ammette la possibilità che il contratto di locazione abbia ad oggetto una porzione dell’immobile, ad esempio una stanza. Innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore mantenga i requisiti anagrafici e reddituali previsti. Il requisito anagrafico è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se l’interessato compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in parola.

Occorre ricordare che l’immobile agevolato deve essere adibito a residenza del locatario. La modifica della legge di Bilancio 2022 prevede una detrazione maggiore pari al valore più alto tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2 mila euro.

Per fruire del beneficio è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori. Confermato il vigente limite di reddito: la detrazione spetta se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

La legge di Bilancio 2022 prevede diverse misure a favore dello sport. Sul piano fiscale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a vantaggio delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, stabilisce che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

L’agevolazione ha la finalità di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemia.

La misura può essere fruita a patto che, in ciascun anno, le federazioni sportive destinino almeno il 20% degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

La legge di Bilancio 2022 prevede che la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. bonus sport) si applichi per l’anno 2022, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.

Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, deve essere utilizzato dai soggetti interessati mediante il meccanismo della compensazione.

Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici

La legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni ai fini Irpef e Ires previste in relazione ai redditi dei fabbricati, ubicati nei territori delle regioni del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, purché distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili. I suddetti redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Ires fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno d’imposta 2021.

Società di capitali svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente non quotate

La legge finanziaria 2007 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le società di investimento immobiliare quotate in borsa (SIIQ), che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, in base al quale il reddito derivante da tale attività è esente da imposizione, sia ai fini Ires che Irap.

Ai fini dell’applicazione della disciplina opzionale non è necessario l’esercizio esclusivo dell’attività di locazione immobiliare, in quanto le società che optano per il regime restano libere di svolgere, seppur in via marginale, altre attività il cui reddito sarà soggetto alle regole di tassazione in capo alla società, anche ai fini Irap.

La società di investimento immobiliare non quotata in borsa (SIINQ), invece, è una società per azioni, residente nel territorio dello Stato, non quotata, svolgente attività prevalente di locazione immobiliare, la quale può aderire al regime speciale a condizione che sia controllata, dunque anche indirettamente, da una SIIQ e sempre che:

  • il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili siano detenuti da una o più SIIQ;
  • la SIINQ partecipi al consolidato fiscale della SIIQ controllante;
  • la SIINQ abbia esercitato l’opzione congiunta con la consolidante SIIQ per il regime speciale in questione.

Ciò premesso, la legge di Bilancio 2022 estende il potenziale perimetro di esercizio dell’opzione congiunta per il regime agevolato. Infatti dispone che: possono esercitare l’opzione congiunta le società di capitali costituite anche nella forma di Sas e di Srl (oltre alle Spa), a condizione che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 mila euro, qualora siano possedute per più del 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e più del 50% dei diritti di partecipazione agli utili da una SIIQ o da una SIINQ; possono esercitare l’opzione congiunta le società di capitali costituite anche nella forma di Sapa e di Srl, a condizione che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 mila euro, qualora siano possedute per almeno il 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e almeno il 50% dei diritti di partecipazione agli utili da una o più SIIQ o da una o più SIINQ, a condizione che la restante percentuale sia detenuta da uno o più FIA, c.d. immobiliari di cui all’art. 12 del regolamento di cui al decreto del Mef 5 marzo 2015 n. 38.

In altre parole la legge di Bilancio 2022 stabilisce che il regime fiscale di favore possa essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle Spa, alle Sapa e alle Srl, con capitale sociale non inferiore a 50 mila euro, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e partecipate nelle percentuali e dai soggetti previsti dalla novella normativa.

Per tutti i soggetti che aderiscono al regime speciale di gruppo resta l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali e di rispettare le disposizioni di cui dai commi 119 a 141 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.

Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il ‘rientro dei cervelli’

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la norma sul ‘rientro dei cervelli’.

In particolare dispone che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati membri della Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter dell’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010, previo versamento di:

  1. un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione ‘Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero’, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione stessa ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di che trattasi, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.;
  2. un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione ‘Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero’, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione in parola, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

La disposizione in esame introduce anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un’imposta forfetaria.

Per beneficiare di tale facoltà gli interessati devono essere stati iscritti all’Aire o, in alternativa, essere cittadini di Paesi membri della Ue; devono aver già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020; devono risultare già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori.

Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano

La legge di Bilancio 2022 modifica il trattamento fiscale agevolato di redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo del Tuir, riguardante, tra l’altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i compensi ai collaboratori tecnici per prestazioni non professionali presso attività sportive dilettantistiche.

Anche per gli importi erogati dalle Federazioni delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano e dall’Unione delle società sportive altoatesine operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano, la qualificazione fiscale come redditi diversi è subordinata a due condizioni: deve trattarsi di importi non rientranti in altre categorie reddituali e, in particolare, di importi non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente; devono essere corrisposti a fronte di prestazioni riconducibili all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Nella locuzione ‘esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche’ sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Le somme che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir sono destinatarie del regime di tassazione agevolato.

Dal 1°gennaio 2023 entreranno in vigore le modifiche alla disciplina relativa alla tassazione dei redditi di lavoro sportivo.

Limite crediti compensabili

La legge di Bilancio 2022 ha disposto che a decorrere dal 1°gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro. Il provvedimento modifica il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 e ne sancisce la stabilizzazione a regime nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2022.


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