Novità Fiscali

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Credito d’imposta concesso a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione – Art. 28 decreto Rilancio

Un’associazione sportiva dilettantistica fa presente di aver preso in sublocazione un ufficio di categoria A/10 per la propria sede sociale. Chiede se per i canoni di locazione corrisposti possa trovare applicazione il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020, ricorda le caratteristiche principali della misura disciplinata dall’articolo 28 che prevede un credito d’imposta, nella misura del 60%, dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica o all’esercizio abituale o professionale di attività di lavoro autonomo. Possono avvalersi del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, in relazione ai canoni corrisposti per l’immobile da destinare allo svolgimento dell’attività istituzionale. Sempre l’art. 28, al quinto comma, prevede che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e che la misura dell’agevolazione sia commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Come anticipato anche gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. E possono farlo anche quando, oltre all’attività istituzionale, l’ente svolga un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. Il credito d’imposta è però negato se l’ammontare dell’attività è superiore al limite di 5 milioni di euro. Come chiarito nella circolare 14/E/2020 per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi/compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Ne consegue che, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires.

Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva. Il credito d’imposta per tali soggetti è stabilito nella misura del 60%, commisurato al canone di locazione dell’immobile non abitativo.

Analizzando il caso sottoposto dal soggetto istante l’Amministrazione finanziaria ritiene che anche per il contratto di sublocazione è applicabile la norma agevolativa in commento. Considerato che l’associazione sportiva dilettantistica risulta iscritta al registro nazionale del Coni e tenuto conto della finalità dell’articolo 28 che è quella di contenere gli effetti economici negativi determinati dal Covid-19, anche l’ASD può accedere al beneficio con riferimento al contratto di sublocazione. Ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 28, anche il conduttore principale può fruire del beneficio in parola.
Ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.