Novità Fiscali

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Credito d’imposta per gli armatori comunitari con il requisito della stabile organizzazione

È dedicata al credito d’imposta per le imprese armatrici dell’Unione europea la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2 marzo 2021.
Parliamo dei soggetti che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzo di navi iscritte nel ‘registro internazionale’.

Si chiede se i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possano accedere al credito d’imposta.
Destinatari dell’agevolazione in esame sono coloro che producono reddito assoggettabile a imposizione in Italia. La norma, infatti, nell’individuare i soggetti cui spetta l’agevolazione, non distingue tra soggetti residenti o non residenti, ma li individua tra coloro che producono reddito d’impresa nel territorio dello Stato. Dunque, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della misura in quanto per essi non trova applicazione la previsione recata dall’articolo 23 del Tuir secondo il quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato ‘ i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni’.

Al fine di superare le criticità riguardanti il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle navi iscritte nel Registro internazionale, con la legge europea 2017 il legislatore ha stabilito che anche i soggetti residenti e quelli non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono avvalersi dell’agevolazione in esame.

La misura è stata introdotta per chiudere il caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea aveva ravvisato l’incompatibilità con i princìpi del diritto dell’Unione concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi delle disposizioni agevolative di natura fiscale connesse all’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale, in quanto dalla fruizione delle disposizioni erano esclusi coloro che utilizzavano navi iscritte nei registri navali di altri Stati membri della Ue o dello SEE.

In merito al caso prospettato l’Amministrazione finanziaria ritiene che il credito d’imposta per il personale imbarcato non possa essere riconosciuto, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della Legge europea 2017, in favore dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia che, in quanto tali, non hanno esercitato in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile ad Ires o ad Irpef.