Novità Fiscali

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Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali – Definizione dell’ambito applicativo

La legge di Bilancio 2022 ha inserito all’articolo 110 del decreto legge ‘Agosto’ i commi 8-ter e 8 8-quater. L’agenzia delle Entrate, con la circolare n 6/E/2022, emanata a commento della disciplina della rivalutazione e del riallineamento contenuta nel citato articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, ha fornito le prime indicazioni in ordine alle novità introdotte dai commi citati.

In merito alla definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni recate dai commi 8-ter e 8-quater, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022, ha precisato che la volontà del legislatore è stata quella di limitare l’ambito applicativo della norma in discussione ai soli beni per i quali il limite di deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, pertanto, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che ordinariamente quest’ultimo condiziona la concreta durata dell’ammortamento fiscale.

A conferma di questo indirizzo espresso dal comma 8-ter dell’articolo 103 del TUIR arriva il successivo comma 8-quater il quale riconosce la facoltà del versamento di un’imposta sostitutiva addizionale e la conseguente possibilità di proseguire nella ‘deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo’.

La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali prevista dall’articolo 110, comma 8-ter, del decreto Agosto, introdotto, come detto, dalla legge di Bilancio 2022, riguarda, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, i marchi e l’avviamento, nonché le attività immateriali a vita utile indefinita, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini Ires, dall’articolo 103 del Tuir e, ai fini Irap, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto Irap.

Non sono, invece, ricomprese nell’ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.

Come già anticipato, il rinvio, da parte del comma 8-ter, all’articolo 103 del TUIR deve essere inteso, come un limite all’ambito applicativo della specifica norma in discussione ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e dal fatto che tale piano condiziona la concreta durata dell’ammortamento fiscale.

Alla luce delle considerazioni svolte l’Agenzia ritiene, pertanto, superata la posizione espressa nella risposta pubblica n. 108/2022.