Novità Fiscali

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Definizione agevolata delle controversie tributarie – Risposte a quesiti

Con la circolare n. 10/E del 15 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito alle procedure di regolarizzazione delle liti tributarie, disciplinate dall’art. 6 del decreto legge n. 119/2018. Il documento contiene le risposte ai quesiti sottoposti dagli uffici territoriali e da associazioni di categoria. Gli argomenti trattati nella circolare sono i seguenti: atti oggetto delle liti definibili; determinazione degli importi dovuti; sospensione delle controversie definibili; definizione agevolata delle liti pendenti.
Non sono definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari.
Non è definibile la cartella relativa a un omesso versamento per il quale il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.
Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome; pertanto, nel caso in cui il socio intenda definire la controversia pendente sull’avviso di accertamento ai fini Irpef relativo al suo reddito di partecipazione e il soggetto trasparente abbia a sua volta impugnato l’avviso di accertamento che non contiene alcun recupero di imposta, il socio potrà proporre unicamente l’istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione.
Non rileva la pronuncia della Commissione tributaria provinciale intervenuta dopo il 24 ottobre 2018; pertanto, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la medesima data, la controversia può essere definita pagando il 90% del relativo valore.
La lite sospesa dai giudici tributari di primo grado ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste per la procedura di regolarizzazione.
La definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore trova applicazione soltanto nelle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Nel caso prospettato, poiché l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, è possibile procedere alla definizione pagando il 15% del valore della controversia.
E’ definibile, con il pagamento di un importo pari al 15% del relativo valore, la controversia pendente in Cassazione instaurata dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr emessa in sede di revocazione.
In merito alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (il tributo risulta integralmente versato) la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo anche quando la definizione del tributo attenga all’ipotesi in cui, con l’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, sia stato accolto l’appello dell’ufficio.
Nell’ipotesi di una sentenza della Cassazione che rinvia al giudice di merito per la sola rideterminazione delle sanzioni l’Agenzia chiarisce che la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.
La sanzione prevista in caso di omessa regolarizzazione di fatture è una ‘sanzione non collegata al tributo’. In tal caso la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del fisco nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.