Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Definizione agevolata delle irregolarità formali – Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, fornisce chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. La sanatoria si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e con la rimozione dell’errore o dell’omissione. Il pagamento deve eseguirsi in un’unica soluzione entro il prossimo 31 maggio o in due rate, di pari importo, entro il 31 maggio prossimo, la prima, ed entro il 2 marzo 2020, la seconda. Sono sanabili gli errori e le irregolarità formali commessi sino al 24 ottobre 2018 ma restano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contenute in atti di contestazione divenuti definitivi al 19 dicembre 2018. Il documento di prassi amministrativa ha fornito indicazioni sulle violazioni definibili e su quelle non definibili, confermando che si possono sanare tutte le infrazioni e le inosservanze di obblighi di natura esclusivamente formale commesse entro il 24 ottobre 2018 in materia di imposte dirette, Iva, Irap, addizionali, sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta che non hanno inciso sulla determinazione del tributo, ma che possono arrecare pregiudizio alle attività di controllo. Qualora il contribuente, in buona fede, non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, può procedervi entro 30 giorni dall’invito ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare sostiene che risultano sanabili le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e alla comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche. Sono considerate violazioni formali e come tali sanabili: l’omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta delle scritture contabili; gli errori sulla competenza temporale reddituale quando non vi è stato danno per l’Erario; le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; le violazioni relative alla mancata fatturazione quando le stesse non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la mancata iscrizione al Vies; le violazioni riguardanti il reverse charge quanto l’imposta risulta essere stata assolta.
Vengono invece escluse dalla sanatoria l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore. Non è sanabile nemmeno la mancata regolarizzazione da parte del cessionario/committente che non ha ricevuto fattura o che l’ha ricevuta irregolare. Non vi rientrano, parimenti, le situazioni legate alla remissione in bonis così come l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati.