Novità Fiscali

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Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità

Con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per Caf, professionisti, uffici finanziari e contribuenti. Il documento tiene conto delle novità normative e interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019 lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Tali novità riguardano le compensazioni, le spese sanitarie, istruzione e alcune nuove detrazioni fruibili per spese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per la ‘pace contributiva’. Per quest’ultima la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta e spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. Tale modalità di consultazione non è utile soltanto a Caf e professionisti, ma anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi. In caso di 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, non è necessario richiedere uno specifico visto di conformità anche se il credito da scomputare supera i 5mila euro. Inoltre, dal 2019, non sono più detraibili le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del ministero della Sanità 8 giugno 2001. Sulle spese sanitarie è previsto un paragrafo relativo a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Detraibili al 19% le spese di istruzione il cui tetto massimo, per quest’anno, ammonta a 800 euro per studente.
La circolare richiama i documenti di prassi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti abilitati.
Il maxi-documento di prassi amministrativa contiene, inoltre, l’elencazione dei carteggi, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. In merito agli oneri documentali, nel 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica ma, nonostante questo, non viene meno per il contribuente il dovere di conservare la fattura cartacea. Così, oltre alla documentazione relativa alle spese detratte, il contribuente sarà tenuto a conservare la fattura cartacea consegnata dall’emittente e verificare che la copia cartacea e la fattura elettronica coincidano. Le novità prevedono, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata da parte del responsabile dell’assistenza fiscale e, in solido con quest’ultimo, del Caf. In sede di controllo documentale l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere la prova del pagamento e potrà verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali. A tal fine si allega un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penali.


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