Novità Fiscali

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Integrazione modello Iva TR

Un ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha chiesto un parere in tema di integrazione del modello IVA TR necessario per ottenere il rimborso dell’eccedenza a credito Iva maturato nel corso di ciascun trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione. L’ordine, in particolare, chiedeva di conoscere i termini entro cui è possibile presentare il modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare, non già gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma i dati esposti nel quadro TD del modello IVA TR. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018, ha ricordato che le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore a 2.582,28 euro, vanno presentate telematicamente attraverso il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Con la risoluzione n. 99/E/2014 l’Agenzia ha ammesso la possibilità di integrare/rettificare il modello IVA TR tramite l’invio di un modello integrativo al fine di mutare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, ponendo quale limite temporale la data in cui viene ‘effettivamente’ trasmessa la dichiarazione IVA annuale. Con la circolare n. 35/E/2015 l’Amministrazione ha ribadito che il mutamento di destinazione può avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale e, a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito. E’ consentita l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare/modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale. In tal caso non è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA ‘sostitutiva nei termini’ in quanto gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.